Statuto

Il presente Statuto è stato approvato e sottoscritto dalle Università e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 17/12/2010.

Articolo 01

Denominazione - Costituzione - Sede

È costituito un Consorzio Interuniversitario con la seguente denominazione: "CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE APPLICAZIONI DI SUPERCALCOLO PER UNIVERSITÀ E RICERCA - CASPUR".
Il Consorzio ha sede sociale in Roma, ed è costituito nel rispetto dell'articolo 19 della convenzione istitutiva del Progetto NIC Italia sottoscritta in data 2 marzo 1989. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, persegue finalità di pubblico interesse ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
Il Consorzio può istituire sedi secondarie.

Torna all'indice

Articolo 02

Scopi

Il Consorzio non ha scopo di lucro, rappresenta lo strumento organizzativo specializzato appositamente costituito ed operante per lo svolgimento delle attività di interesse dei Consorziati.
I Consorziati realizzano a mezzo delConsorzio loro specifici compiti di progettazione e produzione di servizi di eccellenza e di trasferimento di tecnologie ed applicazioni per lo sviluppo del sistema nazionale dell'istruzione universitaria e della ricerca.
Il Consorzio si propone di realizzare per gli enti consorziati le seguenti attività:
  1. gestire un centro che, con proprie strutture e con collegamenti opportuni assicuri un servizio di elaborazione di elevata potenzialità e qualità, con priorità alle Università consorziate ed al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, accessibile da tutta la comunità scientifica nazionale, con particolare attenzione verso le istituzioni di ricerca dell'Italia centro meridionale;
  2. promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a favore della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata;
  3. promuovere ed agevolare la diffusione in rete di informazioni e documentazione scientifica in formato digitale all'interno della comunità accademica e della ricerca;
  4. costituire un centro di competenza a disposizione del sistema nazionale universitario e della ricerca e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine anche di divulgare la cultura della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e l'utilizzo delle sue applicazioni anche attraverso iniziative di formazione;
  5. sviluppare ricerche per l'utilizzo più efficace ed innovativo delle potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche in collaborazione con altri enti e imprese;
  6. consentire l'utilizzo delle risorse e dei servizi ad alto contenuto tecnologico ad altri enti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni o contratti;
  7. realizzare iniziative anche per terzi, quando la relativa attività sia funzionale e utile per il conseguimento delle finalità consortili.

Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà:

  • stipulare convenzioni quadro o finalizzate al raggiungimento di uno specifico scopo consortile, anche a carattere pluriennale, con le Università, con il C.N.R., l'E.N.E.A., l'I.N.F.N., le Accademie Scientifiche e con altri Enti o Organi Pubblici e Privati, Fondazioni, Società, Organismi Nazionali ed Internazionali che operino in settori di interesse alle attività del Consorzio;
  • costituirsi in forma temporanea di impresa con altri soggetti o acquisire partecipazioni in società di capitali che operino in settori di interesse per le attività del Consorzio o aventi finalità sociali analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi consortili.

In riferimento alle materie di cui sopra il Consorzio è tenuto a dare esecuzione, nel rispetto della propria autonomia tecnica ed esecutiva e dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dai Consorziati e approvate nel piano annuale di attività.

Le prestazioni rese dal Consorzio, anche con carattere di impresa, nei confronti di soggetti diversi dai Consorziati devono presentare caratteri di funzionalità ed utilità per il perseguimento degli scopi consortili. Esse sono individuate attraverso apposite e distinte evidenze contabili e devono mantenere un carattere di marginalità.

Torna all'indice

Articolo 03

Consorziati

Fanno parte del Consorzio:
  • le Università che ne hanno promosso la fondazione;
  • le Università che successivamente sono state ammesse con delibera del Consiglio Direttivo;
  • il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  • ogni altra Università che ne faccia richiesta, previa approvazione del Consiglio Direttivo ai sensi dei successivi articoli 12 e 13 del presente statuto.

Torna all'indice

Articolo 04

Organi

Sono Organi del Consorzio:
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Consiglio Tecnico Scientifico;
  • il Comitato Interuniversitario Basi dati ed Editoria in Rete;
  • il Presidente del Consorzio;
  • il Direttore del Consorzio;
  • il Collegio dei Revisori.

Torna all'indice

Articolo 05

Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto dal Rettore di ciascuna Università consorziata o da un suo delegato e da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il mandato del rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha una durata di quattro anni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La presenza dei consiglieri può essere assicurata anche con l'ausilio di strumenti di televideo conferenza.

Al Consiglio Direttivo partecipa con parere consultivo il Direttore del Consorzio che assume le funzioni di segretario.
Il Consiglio Direttivo

  1. elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio;
  2. nomina il Direttore del Consorzio tra esperti di alta qualificazione tecnico scientifica nei settori di particolare interesse per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, e ne fissa il compenso;
  3. nomina il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori, e ne fissa il compenso;
  4. può nominare nel suo seno uno o più Vice Presidenti del Consorzio;
  5. delibera, ove lo ritenga opportuno, la costituzione di una Giunta Esecutiva, presieduta dal Presidente del Consorzio, fissandone la composizione, la durata del mandato dei suoi componenti e le competenze ad essa attribuite e/o delegate;
  6. delibera, ove lo ritenga opportuno, la costituzione di commissioni istruttorie, la loro composizione, e i relativi argomenti;
  7. fissa l'ammontare della quota annuale di gestione a carico dei consorziati;
  8. delibera in materia di iniziative a favore delle Università o Enti consorziati;
  9. approva annualmente il piano di attività e il relativo bilancio di previsione;
  10. approva ove necessario modifiche al piano di attività e al relativo bilancio di previsione;
  11. approva annualmente il bilancio consuntivo;
  12. delibera in materia di convenzioni;
  13. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio compreso il personale;
  14. delibera in materia di contratti;
  15. delibera sulle domande di adesione al Consorzio di altre Università e stabilisce le quote di ammissione;
  16. delibera, sentito il parere dei soci consorziati, in materia di acquisizione e partecipazione in società di capitali;
  17. delibera l'esclusione di un consorziato qualora si verifichino le condizioni previste nel successivo art. 18;
  18. delibera eventuali modifiche allo statuto;
  19. approva e adotta i regolamenti di esecuzione del presente statuto;
  20. delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente del Consorzio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni di cui ai punti i., j., k., p., r. ed in particolare quelle aventi per oggetto l'approvazione dei bilanci e l'approvazione del piano annuale di attività devono essere assunte con il parere favorevole del rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento anticipato del Consorzio e l'ammontare della quota annuale di gestione a carico dei consorziati, devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.
Le proposte di scioglimento anticipato e di incremento dell'ammontare della quota di gestione annuale a carico dei consorziati, devono essere trasmesse con congruo anticipo alle università consorziate al fine di acquisire il parere preventivo degli organi di governo delle stesse.
Le proposte di modifica dello statuto devono essere approvate da almeno i due terzi delle università consorziate e sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

Torna all'indice

Articolo 06

Consiglio Direttivo: convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del piano di attività e dei bilanci, nonché ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata o a mezzo telefax, contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, con un preavviso di almeno sette giorni.
In caso di urgenza la convocazione potrà effettuarsi anche via telefax da trasmettersi almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Torna all'indice

Articolo 07

Consiglio Tecnico Scientifico

Il Consiglio Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da un rappresentante per ciascuna delle Università consorziate, esperto nei settori di particolare interesse per il raggiungimento degli scopi del Consorzio e dal Direttore del Consorzio che lo presiede.
I rappresentanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Con delibera del Consiglio Direttivo, adottata a maggioranza, potranno essere invitati a designare un rappresentante nel Consiglio Tecnico Scientifico Università o Enti di Ricerca particolarmente interessati alle attività del Consorzio con i quali esistano convenzioni o accordi di collaborazione.
Il Consiglio Tecnico Scientifico può essere integrato da esperti nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Tecnico Scientifico formula proposte al Consiglio Direttivo, anche a carattere pluriennale, per lo sviluppo della attività del Consorzio; esprime pareri non vincolanti sugli aspetti tecnico scientifici connessi alle finalità del Consorzio stesso.

Torna all'indice

Articolo 08

Comitato Interuniversitario Basi dati ed Editoria in Rete

Il Comitato Interuniversitario Basi dati ed Editoria in Rete è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Università consorziate, delle Università e degli Enti di Ricerca convenzionati per le finalità di cui all'art. 2 punto 3. È composto da due rappresentanti per ciascuna delle Università consorziate e da due rappresentanti per ciascuna delle Università o Enti convenzionati, esperti nel settore di interesse e dal Direttore del Consorzio che lo presiede.
I rappresentanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Interuniversitario Basi dati ed Editoria in Rete può essere integrato da esperti nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Interuniversitario Basi dati ed Editoria in Rete:
  1. formula proposte finalizzate alla diffusione ed alla condivisione in rete delle informazione scientifiche in formato digitale;
  2. elabora e propone all'approvazione del Consiglio Direttivo piani di attività anche a carattere pluriennale finalizzati allo sviluppo delle biblioteche digitali, dei servizi innovativi nell'ambito dell'editoria scientifica e della diffusione in rete dell'informazione elettronica;
  3. coordina e assicura la collaborazione delle strutture bibliotecarie degli enti coinvolti nella gestione delle informazioni scientifiche in formato digitale;
  4. promuove iniziative per la formazione avanzata nel settore biblioteconomico;
  5. esprime pareri non vincolanti su aspetti tecnico scientifici connessi.
Per il conseguimento delle proprie finalità e la realizzazione del proprio mandato il Comitato Interuniversitario Basi dati ed Editoria in Rete si doterà di un regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio, che ne regoli i lavori.

Torna all'indice

Articolo 09

Presidente del Consorzio

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, assicura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti di esecuzione, vigila sulle attività e sull'amministrazione del Consorzio,vigila sulla attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso alla prima seduta utile. Il Presidente può delegare parte delle sue competenze ad un Vice Presidente ove nominato, o al Direttore del Consorzio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte da un Vice Presidente ove nominato, o dal consigliere più anziano per età.

Torna all'indice

Articolo 10

Direttore del Consorzio

Il Direttore del Consorzio dura in carica quattro anni e provvede a dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo e presiede il Consiglio Tecnico Scientifico ed il Comitato Interuniversitario Basi dati ed Editoria in Rete.
Il Direttore sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio, nonché al personale dello stesso.
Per l'attuazione delle sue funzioni il Direttore si avvale della collaborazione del personale del Consorzio.

Torna all'indice

Articolo 11

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, oltre due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere inscritti nell'Albo dei Revisori Contabili e sono nominati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che indica anche il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
  • esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione amministrativa del Consorzio;
  • esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e sulle successive variazioni, e sul bilancio consuntivo redigendo apposita relazione ed esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia ed economicità della gestione;
  • controlla la contabilità consortile e la legittimità delle deliberazioni degli Organi consortili;
  • partecipa, e ha diritto di intervenire, a tutte le adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva ove costituita.
Il Collegio deve agire nel rispetto dei principi contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli enti pubblici istituzionali.

Torna all'indice

Articolo 12

Domande di ammissione

Le Università di cui al precedente articolo 3, che intendano aderire al Consorzio, devono presentare domanda al Presidente del Consorzio allegando:
  1. copia autentica della delibera dell'Organo di Governo che autorizza la partecipazione al Consorzio;
  2. dichiarazione di conoscere e di accettare lo Statuto del Consorzio.

Torna all'indice

Articolo 13

Ammissioni

La domanda di ammissione di cui al precedente articolo 12 sarà esaminata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di accettazione il Consiglio Direttivo delibererà l'ammontare della quota di ammissione, ed eventuali obblighi particolari indicando i termini temporali per l'adempimento.
La delibera diverrà operativa dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto a quanto previsto nella stessa.

Trascorso il periodo indicato nella delibera di ammissione al Consorzio, senza che sia stata versata la quota di ammissione e che siano stati adempiuti gli eventuali obblighi particolari stabiliti dal Consiglio Direttivo, la delibera diverrà inefficace.

Torna all'indice

Articolo 14

Obblighi

I consorziati sono tenuti all'osservanza dello statuto, delle normative interne e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili.

I consorziati, ad esclusione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono tenuti al pagamento della quota annuale di gestione.

Gli organi consortili non possono adottare, senza il parere conforme dei consorziati coinvolti nell'onere esplicitamente espresso con deliberazione dei propri organi di governo, alcuna delibera che comporti per gli stessi ulteriori oneri aggiuntivi oltre alle eventuali quote annuali di gestione.

Torna all'indice

Articolo 15

Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è di dieci anni a partire dalla data della firma del presente atto con possibilità di proroga per periodi decennali, previo assenso dei consorziati.
L'assenso si intende concesso qualora tre mesi prima della scadenza i soci consorziati non abbiano manifestato la loro volontà di recedere.

Torna all'indice

Articolo 16

Perdita della qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per recesso o esclusione.

Torna all'indice

Articolo 17

Recesso

Un consorziato può recedere in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

La dichiarazione di recesso sarà indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo con termine di preavviso di almeno tre mesi rispetto alla fine dell'esercizio, fermo restando, comunque, gli oneri già assunti nel corso del medesimo.

Il socio ha facoltà di recesso qualora non accetti l'eventuale aumento delle quote annuali di gestione del Consorzio, ovvero qualora non accetti la proroga della durata del Consorzio.

In particolare il socio potrà esercitare la facoltà di recesso, qualora le delibere adottate dal Consorzio fossero difformi dal parere preventivo espresso dall'organo di governo dell'Università come previsto al precedete art. 5, in tal caso il socio potrà avvalersi del diritto di recesso da esercitarsi entro 45 giorni dalla notifica della delibera.

In tutti i casi di recesso la quota di partecipazione del consorziato uscente accresce proporzionalmente quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, compreso espressamente il contributo versato per l'adesione, è dovuta al consorziato uscente.

Qualora il recesso sia dovuto a mancata accettazione dell'eventuale aumento delle quote annuali di gestione del Consorzio, ovvero qualora il socio non accetti la proroga della durata del Consorzio stesso, spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito alla eventuale restituzione, totale o parziale, delle quote versate.

Torna all'indice

Articolo 18

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata con la maggioranza dei due terzi nei confronti del consorziato:
  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna e in genere delle delibere legalmente adottate dagli organi consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
  2. che non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio.
È fatta salva ogni ulteriore azione del Consorzio nei confronti del consorziato inadempiente.

Torna all'indice

Articolo 19

Scioglimento

Lo scioglimento del Consorzio, alla scadenza ovvero anticipato, può essere deliberato con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei consorziati.

Torna all'indice

Articolo 20

Fondo consortile

Il fondo consortile é costituito dal patrimonio iniziale di dotazione. Detto fondo è incrementato:
  1. dalle eventuali quote di ammissione di nuovi consorziati;
  2. da eventuali lasciti, donazioni ed attribuzioni, a favore del Consorzio, per atto tra vivi o mortis causa.

Torna all'indice

Articolo 21

Fondo di gestione

Il fondo di gestione del Consorzio è costituito:
  1. dalle quote annuali di gestione dei consorziati;
  2. da eventuali contribuzioni e sovvenzioni provenienti da Enti pubblici e privati;
  3. dai proventi delle iniziative intraprese dal Consorzio.
  4. Torna all'indice

Articolo 22

Piano di attività

Entro il trenta ottobre di ciascun esercizio il Consiglio Tecnico Scientifico predispone il piano di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Entro il trenta novembre di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il piano di attività per l'anno successivo unitamente al bilancio preventivo.

Torna all'indice

Articolo 23

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale del Consorzio corrisponde all'anno solare.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno solare precedente.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
I bilanci debbono essere presentati al Collegio dei Revisori dei Conti 30 giorni prima che il documento contabile venga sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Torna all'indice

Articolo 24

Liquidazione

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le attribuzioni ed i poteri e stabilendone il relativo compenso.
Soddisfatti i creditori il liquidatore (o i liquidatori) provvederà a ripartire il residuo patrimonio tra i consorziati in proporzione alle quote di partecipazione da questi versate, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT.

Torna all'indice

Articolo 25

Regolamenti di attuazione

Per l'attuazione del presente statuto ed anche in relazione alle esigenze di funzionamento, sono emanati a cura del Consiglio Direttivo regolamenti di esecuzione.

Torna all'indice

Articolo 26

Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente statuto valgono le norme del codice civile.

Torna all'indice